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A discutere di sicurezza, associata al mondo dei ponteggi, gli argomenti corrono parallelamente all’attività di ancoraggio che, solitamente, avviene con i tasselli.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008 articolo 125 comma 6, gli ancoraggi vanno realizzati almeno ogni due piani di ponteggio e ogni due impalcati. In presenza di ponteggi con campate standard da 1,8 m, occorre almeno realizzare un ancoraggio con tassello ogni 14,4 mq secondo le modalità previste dal libretto di autorizzazione ministeriale.

I DPI richiedono la realizzazione di ancoraggi specifici, conformi alla norma UNI EN 795 e dotati delle caratteristiche di resistenza indicate nelle istruzioni d’uso. La conformità alla norma europea, in fatto di ponteggi, non è solo una questione di forma, peraltro importante ai fini dell’attribuzione delle responsabilità, ma anche di sostanza: infatti, gli ancoraggi per ponteggi vengono solitamente progettati per resistere a carichi di trazione perfettamente perpendicolari ai tasselli di fissaggio.

Per ancorare un ponteggio in maniera idonea, è fondamentale conoscere il materiale di supporto perché, per identità e consistenza, condiziona in fase preliminare, la scelta dell’opzione di ancoraggio e la sua collocazione.

In commercio, attualmente esistono diversi tipi di tasselli ancoranti:

• meccanici ad espansione forzata, ideali per i materiali compatti ed uniformi

• meccanici a variazione di forma

• chimici a variazione di forma, ideali per i materiali forati, alleggeriti e porosi

• chimici per adesione, la resina costituisce un corpo unico con le pareti del foro, con il materiale di supporto trattenendo l’elemento metallico che normalmente è una barra filettata

• Ancoraggi chimici a fiala

• Ancoraggi chimici ad iniezione

L’azienda produttrice, nella scheda tecnica, deve specificare la portata teorica tenendo conto della resistenza del materiale.

Per questo, gli ancoraggi per ponteggi sono di diversi tipi e rigorosamente descritti nei libretti delle Autorizzazioni Ministeriali compresi dove viene indicata portata teorica e resistenza ai materiali eventualmente impiegati. Sono così classificati:

·         Ancoraggio ad anello

·         Ancoraggio con tubi e giunti a cravatta

·         Ancoraggio a tubi e giunti a contrasto

·         Ancoraggio a barre filettanti passanti dotate di piastre di contrasto

·         Ancoraggio con barra munita di gancio

Quindi, per operare sull’ ancoraggio di un ponteggio, è necessario provare la resistenza dei muri con vari test dopo uno studio preliminare.

Dopo aver provato le condizioni con l’ausilio di alcuni strumenti come il dinamometro, è necessario, infine, confrontare i risultati con un tecnico qualificato al fine di certificarne l’idoneità, numero e collocazioni necessarie a garantire l’adeguata portata del ponteggio.

In questa maniera, si può procedere finalmente al montaggio del ponteggio rispettando le procedure in sicurezza ed evitando di ancorarlo al muro nei punti in cui sono state effettuate le precedenti prove di tenuta.

Quando si parla di questo tipo di lavorazioni, si ragiona con esperienza ed il primo nome che balza alla mente è Euroedile. Con più di 35 anni di servizio, Euroedile guida la classifica dei partner affidabili per la progettazione ed installazione di allestimenti di ponteggi. Non esistono ancoraggi difficili per Euroedile ma solo soluzioni per introdurre nuovi sistemi.

La presenza di un ponteggio in cantiere deve garantire non solo la sicurezza delle persone che vi lavorano ma anche quella di tutti i lavoratori che collaborano all’opera. E’ di fondamentale importanza che venga realizzato ed utilizzato rispettando tutte le precauzioni e norme strutturali specifiche stabilite dalla normativa vigente.

Quando si decide di innalzare un ponteggio, si comincia una missione che parte, essenzialmente, da un’analisi della sicurezza della zona geografica in cui il cantiere in erba poi fiorirà.

Si fanno i conti con diversi fattori che sono sotto la lente di ingrandimento sull’aspetto della sicurezza perché episodi come quelli del 9 ottobre scorso a Borgaro Torinese (dove è crollato un ponteggio di facciata di sette piani in pieno centro) restino solo un lontano ricordo.

Cominciando dalla zona fisica che delimita lo spazio necessario, la prima regola è la parola “ordine”: un cantiere ordinato, dove ogni spazio è dedicato ad una determinata funzione, parte avvantaggiato rispetto una sequenza lasciata al caos.

Per tutti gli altri aspetti, la bibbia vera e propria della coordinazione dell’uso del ponteggio e della normativa ad esso associato, è sicuramente il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o meglio conosciuto come “D.lgs 81/08”: in esso sono accorpati i comportamenti corretti da tenere o le eventuali reazioni da adottare in cantiere ed in caso di necessità. Perché questa condizione si potrebbe trovare dietro ad ogni angolo e non  può lasciare spazio all’immaginazione, bisogna essere pronti alla corretta reazione al momento del bisogno.

Cominciando ad analizzare il decreto, l’articolo 133 dello stesso getta le fondamenta parlando chiaro e mettendo in luce un aspetto fondamentale del cantiere: il progetto.

Perché è proprio questo il punto di partenza e recita chiaramente : “I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo”.

Il progetto, quindi, deve essere firmato e validato da un ingegnere o un architetto abilitato e deve essere corredato da una copia dell’autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi che illustrino la corretta fabbricazione delle strutture: deve essere reso sempre disponibile e mostrato agli organi di vigilanza con una copia del piano di montaggio e smontaggio, il cosiddetto Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

Quindi, il meccanismo della sicurezza comincia, sostanzialmente, in ufficio dove, dopo sopralluoghi minuziosi sul campo, un professionista progetta e calcola la corretta conformazione della struttura. I calcoli sono alla base di tutto perché le regola della fisica non sono un’opinione: i conti devono tornare, non ci deve essere neanche una briciola di dubbio. Per questo, gli organi competenti di vigilanza sono in costante controllo, istituzionalmente tutto deve quadrare senza sbavature.

Il decreto impone, poi, indicazioni ben precise anche sulla posa fisica del ponteggio definendo piani antiscivolamento con piani di fissaggio e piani di posa con portata ben definita.

Il sillogismo è un credo da stampare a caratteri cubitali: il ponteggio deve essere stabile. La stabilità è l’ingrediente segreto della ricetta di un buon ponteggio, il caposaldo di un ponteggio sicuro. Ogni cosa deve essere adeguata ai carichi da portare ed alla circolazione sicura all’ interno della struttura. Gli elementi devono essere tra loro ben saldi e non ci devono essere spazi vuoti pericolosi tra gli impalcati ed i dispositivi verticali di protezione contro le cadute.

Le parti di ponteggio che non sono pronte all’ uso, durante le operazioni di montaggio e smontaggio, devono essere indicate tramite l’opportuna segnaletica per avvertire la pericolosità di un’eventuale scontro magari delimitando l’area di deposito dei materiali e segnalandola prontamente.

Di qui appare fondamentale l’importanza della figura del preposto, una persona che ha la funzione di far rispettare le regole minuziosamente.

Altro elemento di fondamentale importanza sono i sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente e conformi alle norme tecniche, quali:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

I sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore, lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 

Se non c’è controllo o aggiornamento costante di questi dispositivi, non c’ è storia. O meglio, non avrà un lieto fine.

Dal punto di vista giuridico, dal momento in cui viene aperto il cantiere, passa in capo all’appaltatore la custodia non solo di quanto necessario per l’esecuzione del lavoro, ma anche di tutte quelle parti comuni  interessate dai lavori. E così l’impresa che ha assunto l’appalto dei lavori è direttamente responsabile di tutti i danni che possono essere causati alla struttura o a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori: la responsabilità per la caduta del ponteggio non può che porsi in capo a colui che l’ha posizionato e che aveva l’obbligo di controllarne l’ancoraggio durante l’esecuzione dei lavori. La scelta dell’appaltatore dovrà quindi essere estremamente scrupolosa e cadere su imprese in possesso di quei determinati requisiti che soddisfino particolari canoni di sicurezza richiesti dalla legge (D.lgs. n. 494/96) sulla cui osservanza l’appaltatore ha in dovere di sorvegliare.

Concludiamo, quindi, col ribadire che la sicurezza è affare serio: se non c’è il rispetto di tutti i crismi, non ci si improvvisa ponteggiatori. Il ponteggio è studio, riflessione, ponderazione, rispetto delle regole. Nessuna di queste caratteristiche deve permettersi di venire meno: il tutto fa parte un cerchio, un rito perfetto.

“Il senso della propria sicurezza nasce più sovente dall’abitudine”: abituarsi alla sicurezza è un obbligo che ogni cantiere deve avere. Ponteggiare sicuri è il punto di partenza per un cantiere di successo.